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Autenticare la sottoscrizione degli atti di vendita di beni mobili registrati

Descrizione

Autenticare la sottoscrizione degli atti di vendita di beni mobili registrati

I beni mobili registrati sono quelli identificati dal Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2683, Codice civile:

Il Decreto legge 04/07/2006, n. 223, art. 7 ha stabilito che:

L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali [...].

Una volta predisposti gli atti di vendita secondo le indicazioni reperibili sul sito dell'Automobile Club d'Italia è possibile recarsi presso gli sportelli di un qualsiasi Comune per ottenere l'autenticazione della firma.

In Comune di Barberino di Mugello …

Per il servizio di autentica della firma è necessario fissare un appuntamento con l'ufficio  Servizi Demografici fornendo indicazioni sulla pratica richiesta: per garantire il miglior svolgimento della pratica, l'ufficio è tenuto a svolgere preventivamente una istruttoria su competenza all’autentica, presenza di eventuali impedimenti alla firma o forme di tutela / amministrazione di sostegno, tipologia di dichiarazione che si intende sottoscrivere).

Si ricorda che l'addetto incaricato è competente per la sola autentica di firma, non può entrare nel merito del contenuto del modulo o dare informazioni o consulenze sulla compilazione (per esempio quali siano gli eredi di una persona, chi deve firmare in caso di impedimenti, etc…).

In caso di dubbi sulla compilazione del modulo è necessario rivolgersi ad un soggetto competente (es. avvocato, notaio, CAF, etc...).

L'autentica della firma è possibile soltanto sulle dichiarazioni in lingua italiana (o dove sia presente anche una traduzione in lingua italiana).

Prima dell’appuntamento è necessario comunicare all’ufficio le indicazioni sul tipo di bene mobile oggetto della vendita, dati del compratore e del venditore, eventuali impedimenti alla firma, tipologia di certificato di proprietà posseduto. 

Devono venire venditore e compratore con:

• un documento di identità e il codice fiscale;

• una marca da bollo da 16,00 €;

• il certificato di proprietà del veicolo 

In caso di assenza del certificato di proprietà tradizionale, l'atto di vendita potrà essere riportato in una dichiarazione bilaterale di vendita che formerà titolo per la trascrizione nel pubblico registro automobilistico. Il funzionario incaricato dovrà autenticare la firma del venditore e quella del compratore. 

La dichiarazione di vendita deve contenere i dati dell'acquirente (cognome, nome, luogo e data di nascita, comune e indirizzo di residenza, codice fiscale), i dati del bene oggetto di vendita ed il prezzo di vendita. 

Maggiori informazioni sul sito dell'ACI

Approfondimenti

Il venditore, se in possesso di CDP digitale, per l'autentica della firma deve prima provvedere a materializzare lo stesso recandosi presso uno sportello telematico dell'automobilista (STA). Quest'ultimo rilascerà una stampa cartacea in tutto e per tutto corrispondente al fronte/retro del vecchio CDP cartaceo e che riporterà a margine la dicitura “supporto cartaceo da utilizzare per la presentazione al PRA della formalità richiesta".

Dal 1° gennaio 2020 il DU (Documento Unico del veicolo) ha sostituito il certificato di proprietà dell’auto e comprenderà anche la carta di circolazione.

Con la nuova disciplina entrata in vigore il 1° gennaio 2020 le procedure sono state completamente digitalizzate e contestualmente, con il Decreto ministeriale 13/03/2019, è stata disposta l’abrogazione della modulistica prevista per l’immatricolazione, aggiornamento della carta di circolazione conseguente al trasferimento di proprietà dei veicoli nonché di altre procedure legate ai beni mobili registrati.

Pur definendo l’intero processo di digitalizzazione, sia dal punto di vista normativo e sia per quello gestionale, nulla si prevede per i documenti cartacei ancora in uso. Nel Comunicato ministeriale 19/04/2019 a firma del Ministero dei Trasporti, ACI e PRA, relativamente agli «atti nativi cartacei», le poche indicazioni  presenti conducono direttamente alla competenza degli STA (sportello telematico dell’automobilista) per la dematerializzazione del documento (il vecchio CDP), con conseguente sottoscrizione, mediante tablet, da parte del venditore. Il tutto verificato e controfirmato dal funzionario dello STA.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'Automobile Club d'Italia

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