A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
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Dal 2 giugno 2022 è in vigore per i nuovi nati italiani l’attribuzione in automatico del doppio cognome dei genitori.
La nuova norma non riguarda i nuovi nati di cittadinanza straniera, per i quali si applica l’art. 24 della Legge 31/05/19995 n. 218.
L’ordine dei cognomi imposti ai figli sarà quindi quello deciso di comune accordo dai genitori, non esiste più un automatismo: sarà possibile infatti indicare solo il cognome del padre, solo quello della madre, quello di entrambi nell'ordine deciso dai genitori.
Nell’ipotesi in cui un genitore avesse già un cognome composto da più elementi, si ricorda che sarà trasmesso l’intero cognome e non una parte di esso.
Diverso è il caso del genitore straniero di bimbo italiano, che in base al già citato art. 24 della Legge n. 31/05/1995 di riforma del sistema di diritto internazionale privato potrà eventualmente indicare quale elemento del cognome “possa” trasmettere in base alla legge del suo Stato di appartenenza.
L’accordo sul cognome non richiederà ulteriore documentazione rispetto alla dichiarazione resa nell'atto di nascita, in quanto l’attribuzione del nome (e ora anche del cognome) è un atto di esercizio della responsabilità genitoriale che implica la previa e concorde scelta dei genitori.
In caso di mancato accordo dei genitori, l’ufficiale dello stato civile non può formare l’atto di nascita in quanto l'unico a poter decidere sarà il Giudice. Una volta ottenuta la sentenza del Tribunale, l'ufficiale di stato civile potrà procedere alla dichiarazione di nascita che sarà quindi tardiva (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000 n. 396, art. 31).
Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
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